Il Titolo V della Costituzione così come apparso nella Carta costituzionale del 1948, attribuiva all’ente Regione funzioni legislative proprie6, oltre che amministrative7, tuttavia, le materie in cui la potestà legislativa regionale aveva la possibilità di esplicarsi erano ritenute di scarso peso, mentre i controlli da parte statale, quali il sistema delle leggi quadro o il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione8, erano tali da garantire la prevalenza delle scelte politiche centrali su quelle locali.
Il «vecchio» Titolo V si prestava ad una duplice interpretazione
