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Le novità del Collegato Lavoro

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Le novità più rilevanti, introdotte dal "Collegato Lavoro"sono due: 

1) l’attribuzione del carattere facoltativo al “tentativo di conciliazione” e 

2) le nuove regole per impugnare i licenziamenti. Lo scopo è quello di 

rispondere ad esigenze di celerità nella risoluzione delle controversie di 

lavoro.

1) IL CARATTERE FACOLTATIVO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE INTRODOTTO DAL 
COLLEGATO LAVORO

La prima novità consiste nella riattribuzione del carattere facoltativo al 

tentativo di conciliazione. E’ un ritorno alle origini del processo del 

lavoro. Infatti,  venne introdotto il tentativo di conciliazione come 

opzione facoltativa tra le parti in causa, per la ricerca di una soluzione 

negoziale (extragiudiziale) alle liti, cioè senza arrivare in Tribunale, per 

una più celere chiusura del contenzioso. Verso la fine degli anni ottanta, 

il tentativo di conciliazione viene reso obbligatorio, cioè come atto 

propedeutico al ricorso al Giudice. In tal modo, il Legislatore intendeva 

favorire ulteriormente la strada extragiudiziale, al fine di liberare le 

aule dei Tribunali. Ma in realtà, come tentativo obbligatorio, la 

conciliazione si è dimostrata più d’intralcio  che di sveltimento alla 

soluzione delle liti (il fatto che esistesse il tentativo obbligatorio di 

conciliazione costringeva ad attendere il decorso di un lasso di tempo di 60 

giorni, prima di poter depositare il ricorso in Tribunale. 
 
Il Collegato lavoro, in vigore da oggi, ridà nuovamente il carattere 

facoltativo al tentativo di conciliazione. In altre parole, viene nuovamente 

rimessa alla liberà di scelta delle parti di decidere se tentare una 

soluzione extragiudiziale alla lite o se incanalarsi direttamente nella via 

giudiziaria. Peraltro viene prevista un’unica disciplina valida sia per il 

settore del lavoro privato che per quello pubblico, con ulteriore beneficio 

di semplificazione. 
 
Tuttavia,  l’aspetto più innovativo della riforma del tentativo di 

conciliazione sembra essere un altro, che rappresenta un’assoluta novità: è 

la rilevanza attribuita al “comportamento delle parti” in sede 

extragiudiziale, cioè , le nuove disposizioni sul processo del lavoro 

stabiliscono che, nei casi in cui non venga raggiunto un accordo tra le 

parti in sede extragiudiziale “senza adeguata motivazione”, il Giudice ne 

deve tenere conto in sede di giudizio. Questo potrebbe significare che il 

comportamento delle parti,  lavoratore e datore di lavoro, andrà a 

costituire un elemento di valutazione di cui il Giudice potrà tener conto 

nel momento in cui deve decidere ed emettere una sentenza. 

2) IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

La seconda novità riguarda la procedura d’impugnazione dei licenziamenti. Le 

regole vigenti fino a ieri stabilivano che il lavoratore che voleva 

contestare un licenziamento doveva impugnarlo, a pena di decadenza, entro 60 

giorni dalla ricezione della sua comunicazione. Fatto questo adempimento, il 

lavoratore aveva poi a disposizione 5  anni per depositare il ricorso in 

Tribunale e dare così avvio alla causa vera e propria. Anzi questo “tempo a 

disposizione” era addirittura “senza fine” nelle ipotesi in cui il 

lavoratore contestava la “nullità” del licenziamento (praticamente tutte le 

cause venivano fondate sulla “nullità” del licenziamento), perché non c’era 

termine finale, di decadenza, entro il quale il lavoratore aveva l’obbligo 

di depositare il ricorso in Tribunale e dare avvio alla causa (articolo 1422 

del Codice civile: “Imprescrittibilità dell’azione di nullità”).  

Ovviamente, una disciplina del genere a super protezione dei lavoratori era, 

subìta dalle imprese, che, una volta intimato il licenziamento, non aveva 

mai la “certezza” di aver chiuso la controversia con il lavoratore. (((Da un 

momento all’altro poteva ritrovarsi tra le mani l’invito di un Giudice a 

dimostrare le motivazioni della sua decisione presa un anno, 5 anni o 

addirittura 50 anni prima di chiudere un rapporto di lavoro.)))
 
Oggi  succede che, sebbene la procedura cambi veramente poco negli aspetti 

procedimentali, nella sostanza risultano rivoluzionati i tempi di chiusura 

delle controversie. In particolare, resta invariato che chi vuole contestare 

un licenziamento è tenuto a impugnarlo, pena la decadenza, entro 60 giorni 

dalla ricezione della sua intimazione (o delle motivazioni). Resta anche 

invariato, poi, che una volta fatto questo adempimento il lavoratore deve 

far seguire il deposito del ricorso in Tribunale, per dare avvio al processo 

vero e proprio. Ma – e qui sta la novità – il lavoratore non ha più a 

disposizione un termine indefinito, bensì 270 giorni per dare avvio alla 

causa. Decorso questo termine, cioè una volta trascorsi i 270 giorni senza 

deposito del ricorso in Tribunale, il licenziamento diventa non più 

impugnabile, in nessun caso (neppure nei casi di nullità).

CONCLUSIONI SUL COLLEGATO LAVORO

Gli effetti benefici delle nuove norme sono sufficientemente intuibili. Fino 

a ieri,  l’impresa che licenziava rischiava di ritrovarsi “appesa” per lungo 

tempo (o per sempre) agli esiti di una dichiarazione del lavoratore 

licenziato. Oppure, il lavoratore poteva rinviare l’avvio della causa per 

anni, solamente al fine di trarne un maggiore profitto per l’accrescimento 

del risarcimento del danno che è misurato anche in proporzione al tempo 

trascorso. Tutto ciò, era avallato anche dal ruolo pretestuoso dei Sindacati 

e  senza alcuna considerazione delle esigenze della controparte, (il datore 

di lavoro)nemmeno di quella minima garantista rappresentata, appunto, dalla 

“certezza” dei diritto. Questo si riproduceva tutto a danno delle imprese, 

costrette a sootostare circa il “se” e il “quando” il lavoratore (o il 

Sindacato) avesse deciso di andare in aula di Tribunale a discutere del 

licenziamento intimato molti anni prima.

 

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