RIGETTO DOMANDA DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE
Riportiamo il caso di un lavoratore extracomunitario, che subisce il rigetto di regolare domanda di emersione, predisposta dalla Legge 102/2009 con la quale si regolarizza il lavoro "in nero" di colf e badanti.
La Legge , che vuole essere una sanatoria, parte dal presupposto che l’istante sia il datore di lavoro, e si conclude con un vero e proprio contratto di lavoro per lo straniero e conseguente permesso di soggiorno.
Dopo aver fatto regolare domanda di emersione, lo Sportello Unico per l’Immigrazione respingeva l’istanza presentata da una Ditta della Regione Campania, a cusa di parere negativo da parte della questura del competente Distretto, perchè il lavoratore risultava condannato “per art 14, comma 5 TER, del DECRETO LGS N: 286\98”Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore, è punito con la reclusione da uno a quattro anni …” in quanto ostativa alla conclusione della procedura di emersione.
(Prima di verificare la recentissima giurisprudenza ricordiamo che: nelle procedure di emersione di lavoro domestico previste dalla legge 102/2009 si è stabilito che non sarebbero state perfezionate le istanze di emersione per i cittadini extracomunitari condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 e 381 del cpp - arresto in flagranza di reato;
Di parere assolutamente contrario sono però i Giudice del Tribunale Amministrativo del Venento della Tocana e dell’Emilia Romagna che contrariamente a quanto fin ora analizzato affermano:
La condanna per l'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale a seguito di espulsione di cui all’art. 14, comma 5 Ter, del Decreto Lgs. N. 286/98, non è ostativa all'emersione dal lavoro irregolare .
TAR Toscana, sez II, Ordinanza di sospensiva n. 296 del 21.04.2010; TAR Toscana, sez II, Ordinanza di sospensiva n. 497 del 21.04.2010; TAR Toscana, sez II, Ordinanza di sospensiva n. 300 del 21.04.2010; TAR Toscana, sez II, Ordinanza di sospensiva n. 301 del 21.04.2010.
TAR Veneto, Ordinanza di sospensiva n. 265/2010 sez II,
Emilia Romagna, Sentenza n. 3531 del 15\04\2010.
Spieghiamo di seguito come i giudici amministrativi sono pervenuti a simili affermazioni:
nelle procedure di emersione di lavoro domestico previste dalla legge 102/2009 si è stabilito che non sarebbero state perfezionate le istanze di emersione per i cittadini extracomunitari condannati per uno dei reati previsti dall’art. 380 e 381 del cpp - arresto in flagranza di reato … per anni nel massimo tre e non inferiore nel massimo a cinque.
Il giudice amministrativo toscano e quello veneto però, hanno accolto la richiesta di sospensiva di alcuni provvedimenti con i quali la Questura di Pistoia aveva rigettato le dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare presentate da cittadini stranieri ai sensi della legge n. 102/2009, in quanto i medesimi risultavano condannati per il delitto di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale di cui all'art. 14 c. 5ter del d.lgs. n. 286/98.
Secondo l'interpretazione della Prefettura di Pistoia alla quale si è attenuta la Prefettura del caso de quo, avallata dalla nota circolare del capo della Polizia Manganelli del 17 marzo 2010, la condanna per tale delitto rientrerebbe tra quelle previste dagli art. 380 o 381 c.p.p, e come tale risulterebbe ostativa al provvedimento di regolarizzazione ai sensi dell'art.-1 ter c. 13 lett. c) del D.L. n. 78/09, poi convertito in L. n. 102/90.
Il TAR Toscana e Veneto, sebbene nell'ambito di un procedimento cautelare e dunque nei limiti di un giudizio prima facie, sulla fondatezza delle argomentazioni proposte dai ricorrenti, hanno sostenuto l'erroneità dell'interpretazione ministeriale, in quanto il delitto di cui al citato art. 14 c.5-ter, pacificamente non ricadrebbe nell'art. 380 c.p.p., ma nemmeno nell'art. 381 c.p.p., in quanto sebbene astrattamente assimilabile ad esso quanto alla pena edittale prevista, se ne discosta rispetto alla previsione codicistica dell'arresto facoltativo, mentre come è noto per espressa previsione del legislatore, in caso di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, è previsto l'arresto obbligatorio.
Secondo i giudici amministrativi, inoltre, non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza l'assimilazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 14 c. 5-ter d.lgs. n. 286/98 a quelle di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. quali cause ostative alla regolarizzazione.
In ultimo, il TAR Emilia Romagna, con la sentenza breve n. 3531/2010, depositata il 15 aprile 2010, non è entrato nel merito della questione, ma ha annullato il provvedimento di diniego di regolarizzazione assunto dalla Prefettura di Rimini nei confronti di un cittadino senegalese se pur adottando una diversa motivazione, facendo venire meno ogni ipotesi di sussistenza di cause ostative alla regolarizzazione.
In conclusione, in caso di esito negativo della procedura l’extracomunitario si ritrova a subire un nuovo ordine di espatrio, ci chiediamo in questa sede:”ma quanto devono essere coraggiosi questi stranieri per uscire allo scoperto??!


