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Cassazione civile, Sentenza 17.11.2010 n. 23215 Donazione, donazione indiretta, vendita.

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L a Sentenza  riportata prende in considerazione l'ipotesi  della ravvisata sussistenza di un atto di donazione dissimulato, sotto forma di un'atto a titolo oneroso, nonchè  la nullità e l’inefficacia del medesimo  per mancanza delle forme prescritte a pena di nullità dall’art. 782 c.c.. Nela fattispecie,  si tratta della mancata acquisizione del certificato catastale.
Orbene, all’esito dell’espletata istruttoria, il giudice unico del Tribunale ritiene che l’atto impugnato dovesse qualificarsi, in realtà, come un “negotium mixtum cum donatione” e cioè di una vendita mista a donazione.
 Senonchè, la Corte di appello adita, con sentenza n. 863 del 2004, accoglieva la formulata impugnazione e, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità del richiamato atto di compravendita , con l'effetto, che il trasferimento immobiliare  si sarebbe dovuto ritenere avvenuto a titolo di liberalità . 
A fronte di tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto che, nella specie, ricorresse una figura di contratto misto, caratterizzato da un concorso di motivi in parte di natura onerosa e in parte gratuita, la cui regolamentazione soggiaceva al criterio della prevalenza, ragion per cui, essendo predominante nel caso esaminato l’“animus donandi”, l’atto avrebbe dovuto essere concluso nella forma pubblica prevista dall’art. 782 c.c., con derivante sua nullità ed inefficacia nei riguardi degli appellanti. 
Così decidendo,  la Corte d’appello genovese è, però, incorsa nell’errore di procedere ad una impropria qualificazione della fattispecie rappresentata dal “negotium mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte:" il “negotium mixtum cum donatione” non deve rivestire la forma prescritta per la donazione diretta ma quella propria dello schema negoziale effettivamente adottato". 
Cassando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, ottemperante al seguente principio di diritto: «nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta; conseguentemente, per la validità di tale “negotium”, non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse».

Cassazione civile, Sentenza 17.11.2010 n. 23215 
Donazione, donazione indiretta, vendita.

La II Sezione Civile
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 1998, i signori S. M., P. Lu. e P. L., nella loro qualità di eredi di P. M., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona i sigg. L. S. e L. M. G., esponendo di essere creditori di somme pecuniarie nei riguardi del predetto L. M. in dipendenza del riconoscimento, con sentenze passate in giudicato, della responsabilità concorrente dello stesso L. M. e del suddetto P. M. nell’incidente stradale in cui quest’ultimo era deceduto (in data omissis) e del loro conseguente diritto ad ottenere da costui il risarcimento dei danni, quali eredi appunto del P. M.. A sostegno della proposta domanda gli attori evidenziavano che la sentenza (poi passata in giudicato) mediante la quale il L. M. era stato condannato al risarcimento dei danni in loro favore era stata depositata il 22 ottobre 1992 e che, con rogito del successivo 5 novembre 1992, il medesimo L. M. aveva venduto alla moglie S. L. l’unico bene immobile di sua proprietà, precisando, nell’atto pubblico, di aver già interamente versato il prezzo, da ritenersi di gran lunga inferiore al valore reale del bene, e che, stante l’urgenza, si era proceduto senza aver acquisito il certificato catastale. Conseguentemente, i predetti attori, assumendo che tale atto dovesse ritenersi simulato, chiedevano all’adito Tribunale di dichiarare, in via principale, la nullità ed inefficacia dell’indicato rogito stipulato per notar L. in data 5 novembre 1992 (rep. n. omisssi) nei loro confronti e, in linea subordinata, nel caso di ravvisata sussistenza di un atto di donazione dissimulato sotto la forma dell’atto a titolo oneroso, la nullità e l’inefficacia del medesimo nei loro riguardi per mancanza delle forme prescritte a pena di nullità dall’art. 782 c.c.. 
Nella contumacia del L. M. e in seguito all’avvenuta costituzione della sig.ra S. (la quale aveva sostenuto che il prezzo della cessione dell’immobile da parte del coniuge rappresentava, in effetti, il frutto di una compensazione per una precedente operazione immobiliare), all’esito dell’espletata istruttoria, il giudice unico del Tribunale di Savona rigettava la domanda attorea, ritenendo che l’atto impugnato dovesse qualificarsi, in realtà, come un “negotium mixtum cum donatione”. 
In virtù di rituale appello interposto dai sigg. S. M., P. Lu. e P. L., la Corte di appello di Genova, nella resistenza della sig.ra S. L. e nella contumacia del L. M., con sentenza n. 863 del 2004, accoglieva la formulata impugnazione e, in riforma della gravata sentenza, dichiarava la nullità del richiamato atto di compravendita del 5 novembre 1992 intercorso tra il L. M. e la S., sul presupposto che in esso (da qualificarsi come contratto misto) la donazione avesse avuto fine prevalente rispetto al corrispettivo e che, pertanto, avrebbe dovuto essere concluso per atto pubblico ai sensi dell’art. 782 c.c.. 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. L., articolato su tre motivi, al quale hanno resistito con controricorso S. M., P. Lu. e P. L., che hanno, inoltre, proposto ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, in relazione al quale, a sua volta, la S. ha resistito formulando, a sua volta, controricorso al ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371, co. 4, c.p.c.. Il L. M. G. non risulta costituito in questo giudizio. 
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale condizionato devono, preliminarmente, essere riuniti perché relativi ad impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). 
1. Con il primo motivo la ricorrente principale S. L. denuncia - in ordine all’art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 183 c.p.c., nonché 1418 e 1421 c.c., assumendo che la Corte di appello di Genova, nel dichiarare la nullità dell’atto di compravendita per notar L. del 15 novembre 1992 (rep. omissis), stipulato tra la stessa e il coniuge L. M. G., aveva rilevato una causa di nullità dell’atto medesimo per causa diversa da quella prospettata dagli attori appellanti, i quali, in entrambi i gradi del giudizio di merito, avevano, in effetti, proposto domanda giudiziale di accertamento della natura simulata del suddetto atto, con sua conseguente dichiarazione di nullità, così incorrendo, con la sentenza impugnata, nel vizio di ultrapetizione. 
1.2. Con il secondo motivo la difesa della predetta ricorrente censura la sentenza oggetto di ricorso in sede di legittimità deducendo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 770, 782, 809 e 1350 c.c., nonché - avuto riguardo all’art. 360, n. 5, c.p.c. - l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia. In particolare, la S. prospetta, al riguardo, che, sul presupposto che tanto il giudice di primo grado che quello di appello avevano accertato (e, dunque, condiviso) che, nella fattispecie sottoposta al loro esame, il suddetto atto di compravendita fosse da ricomprendersi nello schema giuridico del “negotium mixtum cum donatione”, si doveva ritenere che aveva errato il giudice di appello nel farne conseguire l’applicabilità, quanto alla forma, della disciplina del negozio prevalente e non, invece, - come da ritenersi normativamente imposto - quella del negozio con il quale si era realizzata indirettamente la liberalità. 
1.3. Con il terzo motivo - ricondotto all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - la stessa ricorrente principale denuncia, in via meramente subordinata e per la sola denegata ipotesi di mancato accoglimento di almeno uno dei due precedenti motivi, la violazione del diritto alla difesa in termini di errata e/o falsa applicazione degli artt. 345, 346 e 189 c.p.c., nonché, al riguardo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia prospettato dalle parti. In proposito, la difesa della S. deduce l’erroneità e l’illogicità dell’impugnata sentenza nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di dover respingere le istanze istruttorie formulate da essa appellata, sull’infondato presupposto che le prove orali allegate nel suo interesse non era state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, con conseguente decadenza, nel mentre le relative istanze si sarebbero dovute intendere richiamate “per relationem” con il riferimento, compiuto all’udienza del 9 febbraio 2001, alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e di risposta, comprensive, appunto, delle richieste probatorie. 
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato i sigg. S. M., P. Lu. e P. L. deducono, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 2729 c.c., nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c. per assunta erroneità della valutazione degli elementi probatori (documentali e presuntivi) acquisiti al processo, oltre all’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi, per il caso di accoglimento del ricorso principale, della sentenza impugnata con la quale non erano state apprezzate né valutate le loro argomentazioni volte a censurare la pronuncia del Tribunale di Savona che aveva rigettato entrambe le domande, principale di nullità per simulazione assoluta e subordinata di nullità per simulazione relativa, proposte da essi quali originari attori, omettendo, conseguentemente, la pronuncia su punti decisivi della controversia. 
2.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato i sigg. S. M., P. Lu. e P. L. censurano la sentenza impugnata, sempre con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per supposta violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. in relazione all’art. 782 c.c., dell’art. 1417 c.c. in relazione all’art. 2729 c.c., nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. per ritenuta erronea valutazione degli elementi probatori (documentali e presuntivi) acquisiti al processo, unitamente all’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. In proposito i ricorrenti incidentali prospettano la carenza dell’impugnata sentenza poiché, così come per la domanda principale intesa ad ottenere la dichiarazione della nullità del suddetto atto di compravendita per simulazione assoluta, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di simulazione relativa, senza valutare l’idoneità degli elementi probatori acquisiti al riguardo e senza considerare che la divergenza tra il prezzo dichiarato nel contratto e il valore effettivo (per come accertato con la c.t.u.) dell’immobile oggetto della compravendita potesse costituire prova della dedotta simulazione. 
3. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
Sul piano generale si osserva che il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il “nomen iuris” al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui sola violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l’azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. 
Orbene, nella controversia dedotta in giudizio, per come desumibile anche dalle stesse conclusioni finali riportate nella sentenza di appello impugnata, i sigg. S. M., P. L. e P. L., così come nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, oltre a richiedere in via principale la dichiarazione della nullità e dell’inefficacia del rogito per notar L. del 5 novembre 1992 (rep. n. omissis) nei loro confronti per simulazione assoluta di tale atto, avevano domandato, anche in appello, in via subordinata, per l’eventualità di ritenuta sussistenza di un atto di donazione dissimulato sotto la forma dell’atto a titolo oneroso, la declaratoria di nullità ed inefficacia dell’atto medesimo nei loro riguardi per difetto delle forme previste a pena di nullità dall’art. 782 c.c.. Pertanto, sulla scorta dei “petita” complessivamente dedotti, e, in special modo, della domanda avanzata in linea subordinata, non può affermarsi che il giudice di appello sia incorso nel prospettato vizio di ultrapetizione, non avendo posto a fondamento della pronuncia una diversa “causa petendi” rispetto a quella rappresentata dagli appellanti, limitandosi, sul piano della qualificazione giuridica, a ritenere la sussistenza di un contratto misto, con riferimento al quale, considerando la prevalenza dell’“animus donandi”, si sarebbe dovuta ravvisare l’applicabilità della forma solenne imposta dall’art. 782 c.c. (come invocata dai medesimi appellanti), così pervenendo, in effetti, alla dichiarazione di nullità ed inefficacia dell’atto stesso. In tal senso, dunque, deve rilevarsi che il giudice di appello ha esercitato legittimamente il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un “nomen juris” diverso da quello indicato dalle parti, non procedendo, tuttavia, a sostituire la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr., per tutte, Cass. 17 luglio 2007, n. 15925). 
4. Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 
Nella ricostruzione in fatto della vicenda dedotta in controversia la Corte di appello di Genova ha rilevato che, sulla scorta delle acquisizioni documentali intervenute nel giudizio di primo grado, era rimasto accertato che anteriormente alla stipula (in data 5 novembre 1992) dell’atto di compravendita impugnato dai sigg. S. M., P. L. e P. Lu., era stato alienato (per lire 155.000.000) un bene in comproprietà tra i coniugi S. L. e L. M. G., il cui prezzo ricavato era stato, poi, utilizzato per pagare un debito dello stesso L. M. (nella misura di lire 127.500.000), con la conseguenza che la S. era rimasta creditrice, nei confronti del coniuge, con il quale era in regime di separazione di beni, di una somma pari alla differenza tra quanto corrisposto dallo stesso coniuge in adempimento del suo pregresso debito e la metà dell’importo ricavato dalla vendita del bene in comproprietà, per un importo risultante ammontante a lire 50.000.000. Successivamente, la S. era divenuta acquirente, con il suddetto atto per notar L. del 5 novembre 1992, per il prezzo dichiarato di lire 68.000.000, già corrisposto, di un immobile il cui valore, al momento dell’intervento del rogito, era stato determinato, mediante apposita c.t.u., in lire 222.500.000, con la conseguenza che, in virtù dell’apparenza documentale e della logica ricostruzione dei fatti, poteva ritenersi fornita la prova dell’avvenuto pagamento, a titolo di parziale compensazione di un credito precedente, di lire 50.000.000, in relazione all’acquisto di un bene del superiore valore di lire 222.5000.000, con l’effetto, quindi, che, per il residuo valore, il trasferimento immobiliare oggetto del contendere si sarebbe dovuto ritenere avvenuto a titolo di liberalità in favore della S.. 
A fronte di tale ricostruzione, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, ricorresse una figura di contratto misto, caratterizzato da un concorso di motivi in parte di natura onerosa e in parte gratuita, la cui regolamentazione soggiaceva al criterio della prevalenza, ragion per cui, essendo predominante nel caso esaminato l’“animus donandi”, l’atto avrebbe dovuto essere concluso nella forma pubblica propriamente prevista dall’art. 782 c.c., con derivante sua nullità ed inefficacia nei riguardi degli appellanti. 
Così decidendo la Corte d’appello genovese è, però, incorsa nell’errore di procedere ad una impropria qualificazione della fattispecie rappresentata dal “negotium mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai pressoché costante di questa Corte (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass. 28 novembre 1988, n. 6411; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez., un., 12 giugno 2006, n. 13524, in motivazione; Cass. 2 settembre 2009, n. 19099), a cui il collegio aderisce, non è riconducibile alla figura del contratto misto (ovvero di un contratto innominato ottenuto combinando due schemi negoziali tipici, a cui si applica la disciplina normativa del negozio prevalente), quanto, invece, al c.d. negozio indiretto, la cui principale caratteristica risiede nella utilizzazione di un negozio tipico in vista della realizzazione di uno scopo ulteriore o diverso rispetto a quello del negozio realmente posto in essere. In effetti, il “negotium mixtum cum donatione” (come ritenuto anche dalla prevalente dottrina) si qualifica come un contratto mediante il quale le parti volutamente stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto (circostanza questa univocamente emergente nel caso di specie, in cui il valore effettivo dell’immobile compravenduto era di lire 225.000.000, al cospetto di un prezzo effettivamente pagato di lire 68.000.000), con l’intento (desumibile, nella fattispecie esaminata, anche dalla stessa notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del debito da adempiere in favore della S. da parte del L. M.) di arricchire (con l’atto concluso in data 5 novembre 1992, di poco successivo alla sentenza di condanna del Tribunale di Savona del 22 ottobre 1992, poi passata in giudicato) la parte acquirente per quella parte eccedente il corrispettivo pattuito: in tal senso, ci si trova in presenza di una situazione giuridica particolare, connotata dal fatto che le parti adottano lo schema tipico di un contratto oneroso con l’ulteriore intento a far conseguire ad una di esse un arricchimento a titolo gratuito, in modo tale da piegare la causa tipica del contratto stipulato alla realizzazione di una finalità di liberalità. Da tale premessa discende che la forma contrattuale è quella propria del negozio adottato, sia perché il negozio indiretto costituisce un’espressione dell’autonomia privata sia perché la congruità di tale soluzione trova conferma, con riguardo alle donazioni indirette, nel dato normativo contenuto nell’art. 809 c.c., il quale, nell’individuare quali norme (cc.dd. materiali) sulle donazioni si applicano agli atti di liberalità diversi dallo schema negoziale tipico di cui all’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la specifica forma solenne dell’atto pubblico. D’altro canto, è stato, in proposito, evidenziato (v. la cit. Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214, e, da ultimo, Cass. 3 novembre 2009, n. 23297) che l’estensione delle norme sulla forma della donazione, dettate a tutela del donante (e non dei terzi) a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere, rappresenterebbe un sacrificio troppo radicale dell’autonomia privata, alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, idonee a trovare nell’ordinamento il loro riconoscimento. 
Pertanto, poiché il “negotium mixtum cum donatione” non deve rivestire la forma prescritta per la donazione diretta ma quella propria dello schema negoziale effettivamente adottato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. 
5. Rimane assorbito il terzo motivo (come precedentemente esposto) del ricorso principale siccome proposto in via meramente subordinata, ovvero con la richiesta di suo esame nella sola ipotesi di rigetto degli altri motivi avanzati, eventualità, invero, non verificatasi nell’ipotesi in questione, essendosi pervenuto - come, sottolineato - all’accoglimento del secondo motivo. 
6. Anche i due motivi proposti dai controricorrenti in forma di ricorso incidentale condizionato devono ritenersi assorbiti poiché le formulate doglianze (per come già indicate) sono state ricondotte, sul presupposto di un mancato soddisfacimento totale della soluzione adottata con la sentenza di appello, ad una erronea valutazione degli elementi probatori processuali in funzione del possibile (ed auspicato) accoglimento di almeno una delle due domande dagli stessi proposte nei gradi precedenti, che implica un riesame del merito della controversia che non può che essere devoluto al giudice di rinvio, senza, peraltro, trascurare l’applicabilità del principio generale in base al quale la parte che sia risultata vittoriosa nel giudizio di appello non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale (ipotesi verificatasi nel caso di specie) comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25821). 
7. Si è dato conto precedentemente che, nella presente fase, la ricorrente principale ha proposto anche controricorso al ricorso incidentale nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 371, comma 4, c.p.c., con il quale si è limitata solo a confutare i motivi del ricorso incidentale, senza rappresentare questioni nuove o dedurre nuovi mezzi di impugnazione, ragion per cui tale forma di ulteriore difesa è stata svolta, nel caso di specie, in modo legittimo (v. Cass. Sez. un., 6 febbraio 1971, n. 311, e Cass. 23 giugno 1998, n. 6233). L’esplicazione di tale ulteriore attività difensiva non determina, proprio in virtù della sua indicata delimitata funzione, l’insorgenza di un obbligo in capo a questa Corte di adottare statuizioni in merito al suddetto controricorso (che, invece avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile qualora fosse stato svolto, a sua volta, come ulteriore ricorso incidentale, derivando, diversamente, la possibilità di una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto con il principio per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta l’impugnazione principale: cfr. Cass. 1 dicembre 1999, n. 13358, e Cass. 30 marzo 2004, n. 6282). 
8. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione e si atterrà - ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - al seguente principio di diritto: «nel “negotium mixtum cum donatione”, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta; conseguentemente, per la validità di tale “negotium”, non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l’art. 809 c.c., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse».
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo e, dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
 

Le novità del Collegato Lavoro

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LE NOVITà DEL COLLEGATO LAVORO
 
Le novità più rilevanti, introdotte dal "Collegato Lavoro"sono due: 

l’attribuzione del carattere facoltativo al “tentativo di conciliazione” e 

le nuove regole per impugnare i licenziamenti. Lo scopo è quello di 

rispondere ad esigenze di celerità nella risoluzione delle controversie di 

lavoro.

IL CARATTERE FACOLTATIVO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE INTRODOTTO DAL 

COLLEGATO LAVORO

La prima novità consiste nella riattribuzione del carattere facoltativo al 

tentativo di conciliazione. E’ un ritorno alle origini del processo del 

lavoro. Infatti,  venne introdotto il tentativo di conciliazione come 

opzione facoltativa tra le parti in causa, per la ricerca di una soluzione 

negoziale (extragiudiziale) alle liti, cioè senza arrivare in Tribunale, per 

una più celere chiusura del contenzioso. Verso la fine degli anni ottanta, 

il tentativo di conciliazione viene reso obbligatorio, cioè come atto 

propedeutico al ricorso al Giudice. In tal modo, il Legislatore intendeva 

favorire ulteriormente la strada extragiudiziale, al fine di liberare le 

aule dei Tribunali. Ma in realtà, come tentativo obbligatorio, la 

conciliazione si è dimostrata più d’intralcio  che di sveltimento alla 

soluzione delle liti (il fatto che esistesse il tentativo obbligatorio di 

conciliazione costringeva ad attendere il decorso di un lasso di tempo di 60 

giorni, prima di poter depositare il ricorso in Tribunale. 
Il Collegato lavoro, in vigore da oggi, ridà nuovamente il carattere 

facoltativo al tentativo di conciliazione. In altre parole, viene nuovamente 

rimessa alla liberà di scelta delle parti di decidere se tentare una 

soluzione extragiudiziale alla lite o se incanalarsi direttamente nella via 

giudiziaria. Peraltro viene prevista un’unica disciplina valida sia per il 

settore del lavoro privato che per quello pubblico, con ulteriore beneficio 

di semplificazione. 
Tuttavia,  l’aspetto più innovativo della riforma del tentativo di 

conciliazione sembra essere un altro, che rappresenta un’assoluta novità: è 

la rilevanza attribuita al “comportamento delle parti” in sede 

extragiudiziale, cioè , le nuove disposizioni sul processo del lavoro 

stabiliscono che, nei casi in cui non venga raggiunto un accordo tra le 

parti in sede extragiudiziale “senza adeguata motivazione”, il Giudice ne 

deve tenere conto in sede di giudizio. Questo potrebbe significare che il 

comportamento delle parti,  lavoratore e datore di lavoro, andrà a 

costituire un elemento di valutazione di cui il Giudice potrà tener conto 

nel momento in cui deve decidere ed emettere una sentenza. 

IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

La seconda novità riguarda la procedura d’impugnazione dei licenziamenti. Le 

regole vigenti fino a ieri stabilivano che il lavoratore che voleva 

contestare un licenziamento doveva impugnarlo, a pena di decadenza, entro 60 

giorni dalla ricezione della sua comunicazione. Fatto questo adempimento, il 

lavoratore aveva poi a disposizione 5  anni per depositare il ricorso in 

Tribunale e dare così avvio alla causa vera e propria. Anzi questo “tempo a 

disposizione” era addirittura “senza fine” nelle ipotesi in cui il 

lavoratore contestava la “nullità” del licenziamento (praticamente tutte le 

cause venivano fondate sulla “nullità” del licenziamento), perché non c’era 

termine finale, di decadenza, entro il quale il lavoratore aveva l’obbligo 

di depositare il ricorso in Tribunale e dare avvio alla causa (articolo 1422 

del Codice civile: “Imprescrittibilità dell’azione di nullità”).  

Ovviamente, una disciplina del genere a super protezione dei lavoratori era, 

subìta dalle imprese, che, una volta intimato il licenziamento, non aveva 

mai la “certezza” di aver chiuso la controversia con il lavoratore. (((Da un 

momento all’altro poteva ritrovarsi tra le mani l’invito di un Giudice a 

dimostrare le motivazioni della sua decisione presa un anno, 5 anni o 

addirittura 50 anni prima di chiudere un rapporto di lavoro.)))
Oggi  succede che, sebbene la procedura cambi veramente poco negli aspetti 

procedimentali, nella sostanza risultano rivoluzionati i tempi di chiusura 

delle controversie. In particolare, resta invariato che chi vuole contestare 

un licenziamento è tenuto a impugnarlo, pena la decadenza, entro 60 giorni 

dalla ricezione della sua intimazione (o delle motivazioni). Resta anche 

invariato, poi, che una volta fatto questo adempimento il lavoratore deve 

far seguire il deposito del ricorso in Tribunale, per dare avvio al processo 

vero e proprio. Ma – e qui sta la novità – il lavoratore non ha più a 

disposizione un termine indefinito, bensì 270 giorni per dare avvio alla 

causa. Decorso questo termine, cioè una volta trascorsi i 270 giorni senza 

deposito del ricorso in Tribunale, il licenziamento diventa non più 

impugnabile, in nessun caso (neppure nei casi di nullità).

CONCLUSIONI SUL COLLEGATO LAVORO

Gli effetti benefici delle nuove norme sono sufficientemente intuibili. Fino 

a ieri,  l’impresa che licenziava rischiava di ritrovarsi “appesa” per lungo 

tempo (o per sempre) agli esiti di una dichiarazione del lavoratore 

licenziato. Oppure, il lavoratore poteva rinviare l’avvio della causa per 

anni, solamente al fine di trarne un maggiore profitto per l’accrescimento 

del risarcimento del danno che è misurato anche in proporzione al tempo 

trascorso. Tutto ciò, era avallato anche dal ruolo pretestuoso dei Sindacati 

e  senza alcuna considerazione delle esigenze della controparte, (il datore 

di lavoro)nemmeno di quella minima garantista rappresentata, appunto, dalla 

“certezza” dei diritto. Questo si riproduceva tutto a danno delle imprese, 

costrette a sootostare circa il “se” e il “quando” il lavoratore (o il 

Sindacato) avesse deciso di andare in aula di Tribunale a discutere del 

licenziamento intimato molti anni prima.

 

Eredi: l’abitazione e i beni mobili oggetto dell’eredità

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Eredi: l’abitazione e i beni mobili oggetto dell’eredità (Cassazione n.19823/09)

 

La Sentenza affronta la problematica relativa al significato da attribuire all'espressione, oggetto di una eredità, che attribuisce ad un erede l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti".

La Corte d'Appello di Milano ha accolto una nozione di "beni mobili" che possiamo definire "parziale", ritenendo in particolare che i quadri sarebbero "arredi", come tali non compresi nella definizione di "mobili oggetto dell’ eredità.

Nella pronuncia la Corte Suprema chiarisce che

il concetto di beni mobili portato dall'art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Non solo: l'espressione "mobili", riferita ai beni che corredano un'abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere. Riporto per comodità il testo dell'articolo 812 del codice civile:

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

In conclusione: non è possibile, ove si parli di beni mobili, quando questi siano trasmessi per eredità, escluderne taluni ove non vi sia un'indicazione in tal senso del de cuius, e a nulla rileva il fatto che si tratti di beni di rilevante valore .

* * *

Cass. civ. Sez. II, 07-09-2009, n. 19283

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8772/2004 proposto da:

*****, a mezzo del proprio procuratore speciale Sig. ***** elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che l' rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****; - ricorrente -

contro

*****, *****, *****, *****, *****, *****; quali eredi di *****, erede di *****- intimati per integrazione del contradditorio. -

e contro

*****; - intimata -

sul ricorso 11416/2004 proposto da:

*****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo stadio dell'avvocato *****, rappresentata e difesa dall'avvocato *****;

- ricorrente e ric. incid. -

contro

*****; - intimata -

avverso la sentenza n. 530/2003 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2003;

udita la relazione della causa rivolta nella pubblica udienza del 25/03/2009 dal Consigliere Dott. D'ASCOLA PASQUALE;

udito l'Avvocato *****, difensore del ricorrente che si riporta agli atti;

udito l'Avvocato *****, Difensore della resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per ricorso principale accoglimento, ricorso incidentale assorbito.

Svolgimento del processo

***** in *****, rappresentata dal procuratore speciale *****, nel 1993 evocava in giudizio, avanti il tribunale di Milano, il pittore *****, ***** e *****, chiedendo la restituzione delle opere pittoriche, a firma di *****, denominate *****, *****, *****, *****, nonchè della ceramica denominata *****. Assumeva di esserne proprietaria quale erede testamentaria dello zio *****, vedovo di *****, zia del pittore.

Nel corso del giudizio di primo grado, il pittore consegnava spontaneamente le opere ancora in suo possesso *****, e veniva dichiarata nei suoi confronti la cessazione della materia del contendere. La domanda veniva respinta dal tribunale il 28 febbraio 2000 e la sentenza veniva confermata dalla corte d'appello di Milano il 21 febbraio 2003. Nelle more decedevano *****, madre degli altri due convenuti, nonchè lo stesso *****, chiamato ex lege a succederle. Il ricorso per cassazione veniva notificato dalla ***** a ***** il 2 aprile 2004 e, in seguito a rinnovazione disposta da questa Corte con ordinanza del 18 giugno 2008, agli eredi del pittore *****, che restavano intimati.

Alle due censure proposte dalla ricorrente, ***** resisteva con controricorso e ricorso incidentale relativo alla compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ***** lamenta violazione dell'art. 812 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte ambrosiana abbia escluso che il testamento ***** costituisca valido titolo di acquisto dei quadri. La corte è pervenuta a tale affermazione, sebbene il testamento destini alla ***** l'abitazione del de cuius "con i mobili in esso contenuti", assumendo che le opere ***** sarebbero "arredi", come tali non compresi tra i "mobili" oggetto del lascito. Per sostenere questa interpretazione, la Corte trae spunto da due elementi: a) il fatto che dai mobili sia stata esclusa, in quanto destinata ad altro nipote, la libreria del corridoio; B) l'esistenza di una lettera del pittore, datata 6 settembre 1983 , nella quale questi faceva riferimento ai quadri regalati dalla mamma alla zia *****, che la propria sorella ***** stava "ritirando a nome della mamma".

Fondatamente il ricorso censura questo punto della sentenza: il concetto di beni mobili portato dall'art. 812 c.c. è infatti onnicomprensivo, includendo in sè, con carattere residuale, tutti i beni che non siano qualificabili come immobili ai sensi del primo e secondo comma dello stesso articolo. Pertanto l'espressione "mobili", riferita ai beni che corredano un'abitazione, non autorizza di per sè ad escludere parte di essi, qualunque ne sia il valore, essendo comprensiva, anche nel lessico comune, di quadri, oggetti e arredi in genere. La diversa ipotesi affacciata dalla Corte territoriale è quindi smentita sia dal testo normativo, sia dal senso proprio delle parole usate. Incoerente e fallace è l'argomento desunto dal fatto che dai mobili destinati alla erede sia stata esclusa una libreria: ciò non può significare che i beni lasciati alla ***** fossero costituiti solo da mobilia e che nella mobilia non siano compresi i quadri. I quadri, invece, costituiscono parte sostanziale dei mobili di una casa, che sono composti da elementi funzionali ed elementi decorativi, la cui integrazione costituisce l'insieme che correda un' abitazione. Nè conferisce pregio all'interpretazione del testamento, accolta dalla sentenza impugnata, il riferimento a una lettera proveniente da persona diversa dal testatore e scritta dopo la morte del de cuius e prima della pubblicazione del testamento (avvenuta, stando alla sentenza, il 30 settembre).

L'argomento, attaccato nel secondo motivo di ricorso, a proposito della appartenenza dei beni al *****, è stato illogicamente riferito dai giudici d'appello alla insolita nozione di mobilia da essi adottata. Esso è infatti inidoneo a chiarire la volontà del testatore tramite incerti riferimenti contenuti da altro soggetto, per giunta ignaro del testamento, alla condotta (il ritiro dei quadri) adottata dai congiunti dopo la morte del de cuius.

Viene così meno la prima ratio decidendi della sentenza, che, per espressa affermazione della stessa, sarebbe stata "sufficiente a dirimere la controversia".

La seconda parte della sentenza accoglie la tesi di parte resistente circa l'avvenuta restituzione dei quadri ai *****- ***** a causa dell'assenza di un fondato titolo di acquisto della *****. A tal fine i giudici d'appello valorizzano una deposizione testimoniale circa un colloquio avvenuto tra la resistente e la *****, nel corso del quale la *****, assistendo allo sgombero dell'appartamento dopo la morte del *****, avrebbe osservato che quei quadri erano stati dati dal fratello alla zia ***** e che non avevano valore economico ma solo affettivo, ottenendo la risposta del figlio del l 'attrice, che avrebbe detto "si, puoi portarli via", cosa eseguita il giorno dopo. Viene inoltre disattesa la tesi della richiesta in via precaria, per esigenze di catalogazione, sulla scorta del già avvenuto inserimento in catalogo ***** e del valore economico attribuito all'epoca ai quadri, valore di cui l'attrice si sarebbe resa conto dieci anni dopo, alla vigilia della instaurazione della lite.

Il secondo motivo censura questa motivazione e ripropone la tesi della restituzione in via temporanea e precaria, criticando vari punti della decisione e sollecitando nuova valutazione di essi.

Giova chiarire che il disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. (Cass. 15805/05; 9243/07).

Inoltre qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 7981/07; 22540/06).

Alla luce di quest'ultimo principio sono privi di rilevanza i profili, non emergenti dalla sentenza, sol. levati ai punti 1 e 3 di pag. 16 del ricorso, in cui si rileva rispettivamente: 1) la circostanza che la richiesta di restituzione sia stata svolta dai *****- ***** dopo la morte del ***** e non direttamente a quest'ultimo, alla morte della moglie *****, allorquando egli acquistò dalla sorella della defunta la quota di proprietà dell'abitazione in cui risiedeva e in cui erano presenti i quadri.

2) l'avvenuto acquisto per usucapione dei quadri, ex art. 1161 c.c. in forza del possesso ultradecennale da parte del dante causa del l'attrice.

Colgono invece nel segno i rilievi relativi a due risultanze, riportate dalla sentenza (pag. 3 della motivazione, primo capoverso) e - con ineccepibile puntualità - dal ricorso (p. 13), che non sono state considerate nel ricostruire la vicenda sia ai fini di stabilire la proprietà dei beni e loro destinazione in via successoria, sia per comprendere la natura della riconsegna fattane alla convenuta *****. Si tratta: a) del passo della lettera del pittore *****, datata 6 settembre 1983 (ma come verosimilmente ricostruisce il ricorso scritta il 26 dello stesso mese) in cui si fa riferimento ai quadri come regalati alla povera ***** (moglie del *****);

b) della catalogazione delle opere contese, effettuata nel catalogo ***** con l'indicazione (tranne che per l'opera ***** pr. *****, ***** (cioè proprietà *****). La Corte d'appello, che nella seconda parte della sentenza ha preso le mosse dal presupposto dell'insussistenza di un valido riscontro probatorio in ordine alla propri età dei beni, avrebbe dovuto considerare questi due elementi, di consistentissimo peso nell'attribuzione della proprietà proprio al ***** (almeno quale erede della moglie). La portata potenzialmente decisiva di queste risultanze avrebbe dovuto costituire il presupposto per la lettura e l'esame delle risultanze (testimonianza ***** e lungo tempo trascorso dalla riconsegna alla richiesta ***** di restituzione), ritenute dal giudice d'appello sufficienti a dare un senso alla spontanea restituzione. Quest'ultima corrispondeva infatti, alla luce delle eventuale riconoscimento della proprietà *****, a un ritrasferimento di proprietà, per stabilire il quale, anche e soprattutto dopo la caduta della prima ratio decidendo, era necessario un corredo motivazionale ben più approfondito, quantomeno con riferimento al rilievo dato alla deposizione della ***** e allo scarso peso attribuito, per contro, al fatto che due delle opere non fossero rientrate in possesso della ***** o della figlia *****, ma proprio del pittore e che questi le avesse restituite all'attrice al sorgere della lite (pag. 18 ricorso).

Tra le risultanze asseritamente malvalutate il ricorso annovera anche: 1) altri passi della lettera del pittore del settembre 2003 (pag 8 e 11); 2) una lettera della signora ***** scritta in luogo del pittore per rispondere alle sollecitazione della ***** (pag. 9); 3) la lettera di risposta (doc. 5 ricorrente) datata 6 luglio 1993 diretta ad ***** e alle parti degli atti indicati ai successivi punti B) e C) della pag. 15 del ricorso; 4) la deposizione ***** (pag. 18 del ricorso).

Su queste risultanze, di cui manca riscontro nella sentenza, non è possibile valutare in questa sede se vi sia stata illogica e incongrua motivazione, giacchè il ricorso, quanto ad esse, è viziato sotto il profilo dell'autosufficienza. Infatti, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l'onere di indicare -mediante l'integrale trascrizione di detti atti nel ricorso - la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Da quanto esposto segue l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, in parte qua, del secondo, relativo ai vizi di motivazione nei limiti qui rilevati. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, individuato in altra Sezione del la Corte d'appello di Milano, che provvedere, attendendosi al principio di diritto sopraenunciato, anche sulle spese di questo giudizio.

In relazione anche a quest'ultima statuizione, il ricorso incidentale, da riunire al principale ex art. 335 c.p.c., resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che provvedere anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 marzo 2009.

 

 

Documentazione in materia dei dati personali

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1 settembre ’09

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.LGS 196/03

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).

Come è noto l’art. 119 del TUB consente di acquisire dalla Banca, contro

rimborso delle spese, copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la

stessa negli ultimi dieci anni1; un’analoga disposizione è prevista dall’art. 28 del

Regolamento Consob n. 11522/982.

Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono difficoltà di varia natura al

rilascio delle copie della documentazione.

Talvolta le banche, cogliendo un’interpretazione strutturalmente letterale della

norma, non accolgono le richieste avanzate dalla clientela che presentano una qualche

forma di genericità e non siano riferite ad una ben circostanziata ed individuata

operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di

conto riferita ad un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa

adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.

Al riguardo la Corte di Cassazione, con più sentenze – nel ’94 (Corte Cass. Sez. I

n. 4519 del 9/5/94), nel ’97 (Corte Cass. Sez. I n .4598 del 22/5/97) e nel ’99 (Corte

Cass. Sez. I n. 11733 del 19/10/99), nel ’01 (Corte Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/01) e da

ultimo nel ’06 (Corte Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/06) ha chiaramente censurato tali

comportamenti.

Al di là del disposto dell’art. 119 del T.U.B., il diritto all’acquisizione della

documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona

fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di

integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c..

Per altro il diritto alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur

derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo

specifico contenuto: esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà –

principio costituzionalizzato (art. 2 Costituzione) - che è accessorio di ogni prestazione

dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità

programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso

stesso una prestazione cui ognuna delle parti è tenuta in quanto imposta direttamente

dalla legge (art. 1374 c.c.)3

L’obbligo di correttezza e solidarietà – ribadisce la Corte di Cassazione (n.

12093/01) – non si estingue sino a quando permane l’interesse all’informazione in capo

all’avente titolo, il quale, se ne ha già fruito, è tenuto, oltreché a sostenere il costo

aggiuntivo della reiterazione, a dimostrare la ragione per la quale quell’interesse residua

(ad esempio per sottrazione o smarrimento dei documenti) affinché non si configuri un

abuso del diritto. In merito al costo, in un altro passo della sentenza, si fa espresso

riferimento al “costo materiale”.

La Corte di Cassazione ha voluto escludere che l’invio periodico degli estratti

conto ai sensi del 2° comma dell’art. 119 del T.U.B. implichi e giustifichi rifiuti della

richiesta effettuata ai sensi del 4° comma dello stesso articolo per il solo fatto che la

richiesta non abbia ad oggetto singole operazioni ma riguardi tutte le operazioni

avvenute in un determinato periodo di tempo.

Ciò – ha ulteriormente precisato la più recente Corte di Cassazione (n.11004/06)

– frustrerebbe la disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge 154/92, dettare

regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei

servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede

nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca,

o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi

beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a

cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla

stessa norma fissato. Il dovere di buona fede e solidarietà – aggiunge la Corte – consente

di limitare l’onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi

indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti (così anche la

Corte di Cassazione n.4598/97) quali, ad esempio i dati concernenti il soggetto titolare

del rapporto, il tipo di rapporto cui è collegata la richiesta e il periodo di tempo entro il

quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Il codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D. Lgs.

196/03, prevede all’art. 7 e 8, la possibilità di ottenere, in forma intellegibile, i propri dati

personali4.

4 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalita' e modalita' del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi

dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato,

di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo

scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al

responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza

ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al

responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono

effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di

riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di

sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione

di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei

Poiché l’accesso ai dati personali deve essere garantito in forma gratuita, a fronte

di una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del menzionato codice, nessun importo

può essere richiesto, ancorché disposizioni previste per altri fini, dispongano

diversamente.

La precisazione è riportata nel Provvedimento adottato dal Garante per la

Protezione dei dati personali del 23 luglio 2009.

Ad un’istanza, avanzata ad una banca, ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice, di

conoscere i dati personali relativi a tre rapporti di conto corrente, la stessa aveva

richiesto, ai sensi dell’art. 119 TUB, il pagamento di una somma di denaro per ciascun

documento contabile.

Il Garante, esaminato il ricorso, ha stabilito che: “il diritto di accesso ai dati

personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell’art. 7 del

Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto

attiene alle modalità di esercizio, a quanto stabilito, ad altri fini, dal testo unico in

materia bancaria (d. lgs. 1° settembre ’93, n. 385) in riferimento al distinto diritto del

cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati

personali.”.(Cfr. Provvedimento del 23 luglio 2009).

La Banca d’Italia, nelle nuove disposizioni relative alla trasparenza delle

operazioni e dei servizi bancari e finanziari del luglio ’09, nel ribadire il diritto, da parte

del cliente, di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa agli ultimi

dieci anni, ha tenuto a precisare: “Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati

personali previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al d. lgs. 30 giugno 2003, n, 196, secondo le modalità stabilite dal Garante.”.

Si ritiene pertanto che, quale che sia il rapporto intrattenuto con l’intermediario,

sia esso bancario, creditizio o di prestazione di servizio finanziario, ogni richiesta di

conoscere, in forma intellegibile, i dati personali che lo riguardano, se avanzata ai sensi

degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 196/03, deve essere compiutamente evasa dall’intermediario

senza alcuna richiesta di spesa.

 

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