1 settembre ’09
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL D.LGS 196/03
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
Come è noto l’art. 119 del TUB consente di acquisire dalla Banca, contro
rimborso delle spese, copia della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la
stessa negli ultimi dieci anni1; un’analoga disposizione è prevista dall’art. 28 del
Regolamento Consob n. 11522/982.
Gli intermediari finanziari, di regola, frappongono difficoltà di varia natura al
rilascio delle copie della documentazione.
Talvolta le banche, cogliendo un’interpretazione strutturalmente letterale della
norma, non accolgono le richieste avanzate dalla clientela che presentano una qualche
forma di genericità e non siano riferite ad una ben circostanziata ed individuata
operazione; la richiesta ad esempio di copia del contratto e della documentazione di
conto riferita ad un periodo temporale specificato, veniva in precedenza talvolta disattesa
adducendo appunto vizi di eccessiva genericità della richiesta stessa.
Al riguardo la Corte di Cassazione, con più sentenze – nel ’94 (Corte Cass. Sez. I
n. 4519 del 9/5/94), nel ’97 (Corte Cass. Sez. I n .4598 del 22/5/97) e nel ’99 (Corte
Cass. Sez. I n. 11733 del 19/10/99), nel ’01 (Corte Cass. Sez. I n. 12093 del 27/9/01) e da
ultimo nel ’06 (Corte Cass. Sez. I n. 11004 del 12/5/06) ha chiaramente censurato tali
comportamenti.
Al di là del disposto dell’art. 119 del T.U.B., il diritto all’acquisizione della
documentazione relativa al rapporto bancario, trova fondamento nel principio di buona
fede, che è clausola generale di interpretazione e di esecuzione del contratto e fonte di
integrazione della regolamentazione negoziale, ai sensi degli artt. 1366, 1375, 1374 c.c..
Per altro il diritto alla documentazione si configura quale diritto autonomo che, pur
derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo
specifico contenuto: esso nasce dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà –
principio costituzionalizzato (art. 2 Costituzione) - che è accessorio di ogni prestazione
dedotta in negozio e consente alla parte interessata di conseguire ogni utilità
programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso
stesso una prestazione cui ognuna delle parti è tenuta in quanto imposta direttamente
dalla legge (art. 1374 c.c.)3
L’obbligo di correttezza e solidarietà – ribadisce la Corte di Cassazione (n.
12093/01) – non si estingue sino a quando permane l’interesse all’informazione in capo
all’avente titolo, il quale, se ne ha già fruito, è tenuto, oltreché a sostenere il costo
aggiuntivo della reiterazione, a dimostrare la ragione per la quale quell’interesse residua
(ad esempio per sottrazione o smarrimento dei documenti) affinché non si configuri un
abuso del diritto. In merito al costo, in un altro passo della sentenza, si fa espresso
riferimento al “costo materiale”.
La Corte di Cassazione ha voluto escludere che l’invio periodico degli estratti
conto ai sensi del 2° comma dell’art. 119 del T.U.B. implichi e giustifichi rifiuti della
richiesta effettuata ai sensi del 4° comma dello stesso articolo per il solo fatto che la
richiesta non abbia ad oggetto singole operazioni ma riguardi tutte le operazioni
avvenute in un determinato periodo di tempo.
Ciò – ha ulteriormente precisato la più recente Corte di Cassazione (n.11004/06)
– frustrerebbe la disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge 154/92, dettare
regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede
nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca,
o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi
beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a
cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla
stessa norma fissato. Il dovere di buona fede e solidarietà – aggiunge la Corte – consente
di limitare l’onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi
indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti (così anche la
Corte di Cassazione n.4598/97) quali, ad esempio i dati concernenti il soggetto titolare
del rapporto, il tipo di rapporto cui è collegata la richiesta e il periodo di tempo entro il
quale le operazioni da documentare si sono svolte.
Il codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal D. Lgs.
196/03, prevede all’art. 7 e 8, la possibilità di ottenere, in forma intellegibile, i propri dati
personali4.
4 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalita' al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione
di legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
Poiché l’accesso ai dati personali deve essere garantito in forma gratuita, a fronte
di una richiesta avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del menzionato codice, nessun importo
può essere richiesto, ancorché disposizioni previste per altri fini, dispongano
diversamente.
La precisazione è riportata nel Provvedimento adottato dal Garante per la
Protezione dei dati personali del 23 luglio 2009.
Ad un’istanza, avanzata ad una banca, ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice, di
conoscere i dati personali relativi a tre rapporti di conto corrente, la stessa aveva
richiesto, ai sensi dell’art. 119 TUB, il pagamento di una somma di denaro per ciascun
documento contabile.
Il Garante, esaminato il ricorso, ha stabilito che: “il diritto di accesso ai dati
personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell’art. 7 del
Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto
attiene alle modalità di esercizio, a quanto stabilito, ad altri fini, dal testo unico in
materia bancaria (d. lgs. 1° settembre ’93, n. 385) in riferimento al distinto diritto del
cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati
personali.”.(Cfr. Provvedimento del 23 luglio 2009).
La Banca d’Italia, nelle nuove disposizioni relative alla trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari del luglio ’09, nel ribadire il diritto, da parte
del cliente, di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa agli ultimi
dieci anni, ha tenuto a precisare: “Resta fermo per il cliente il diritto di accesso ai dati
personali previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al d. lgs. 30 giugno 2003, n, 196, secondo le modalità stabilite dal Garante.”.
Si ritiene pertanto che, quale che sia il rapporto intrattenuto con l’intermediario,
sia esso bancario, creditizio o di prestazione di servizio finanziario, ogni richiesta di
conoscere, in forma intellegibile, i dati personali che lo riguardano, se avanzata ai sensi
degli artt. 7 e 8 del D. Lgs 196/03, deve essere compiutamente evasa dall’intermediario
senza alcuna richiesta di spesa.
Documentazione in materia dei dati personali

